Vigilanza sull’osservanza dei trattati

Vigilanza sull’osservanza dei trattati art. 211 Trattato CE

Compito attribuito alla Commissione delle Comunità europee nell’ambito della funzione esecutiva.
L’art. 211 del Trattato CE dispone che la Commissione “vigila sulla applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso”.
La funzione di vigilanza della Commissione può comportare un intervento diretto e un intervento indiretto:
— si ha intervento diretto, quando i trattati o i regolamenti prevedono che essa emani decisioni (v.) vincolanti; ad esempio ciò avviene nel campo delle regole di concorrenza, dove la Commissione può prendere decisioni direttamente applicabili e che prevedono sanzioni pecuniarie, nei confronti delle imprese.
Anche le raccomandazioni (v.) e i pareri (v.) a carattere non vincolante, che la Commissione può formulare rientrano nell’ambito della manifestazione diretta della funzione. L’art. 211 dispone infatti che la Commissione “formula raccomandazioni e pareri nei settori definiti dal presente trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario”;
— si ha intervento indiretto della Commissione nell’ambito della funzione di vigilanza, quando essa propone ricorsi alla Corte di Giustizia contro gli Stati e le istituzioni che abbiano violato gli obblighi loro incombenti in virtù dei trattati e degli atti normativi derivati (v. Ricorso per inadempimento).